Giuseppe Sala durante una conferenza stampa nella sede di Expo a Milano, 16 gennaio 2015 (ANSA / MATTEO BAZZI)
Da settimane, dopo un articolo uscito su Panorama, si discute della candidabilità ed eleggibilità di Giuseppe Sala a sindaco di Milano. Sala è il candidato del centrosinistra alle amministrative del prossimo 5 giugno e ha vinto le primarie organizzate dalla sua coalizione. La candidatura di Sala e il fatto che possa essere eletto sindaco è stata messa in discussione per via della sua precedente qualifica di commissario unico di Expo 2015, incarico da cui si è dimesso: secondo alcuni però queste dimissioni non sono valide. Inoltre, per lo stesso motivo, Sala non potrebbe nemmeno ricoprire l’incarico di consigliere d’amministrazione della Cassa depositi e prestiti, la Cdp, che invece ha assunto lo scorso ottobre.
Giuseppe Sala è stato sia amministratore delegato che commissario unico della società Expo, nominato il 6 maggio del 2013 con un decreto firmato dall’allora presidente del Consiglio Enrico Letta. Lo scorso 7 febbraio, poi, Sala ha vinto le primarie a Milano diventando il candidato sindaco per il centrosinistra. Sala si è dimesso da amministratore delegato di Expo il 18 dicembre del 2015, prima di candidarsi: l’atto delle dimissioni è stato ratificato ufficialmente due mesi dopo. La lettera con cui Sala si è dimesso da commissario è stata invece inviata il 15 gennaio ed è stata protocollata da Palazzo Chigi il 18 gennaio.
Chi ha sollevato il problema dell’ineleggiblità di Sala cita innanzitutto la procedura delle sue dimissioni. Panorama e altri sostengono che per essere valide le dimissioni avrebbero dovuto essere certificate da un “atto di pari efficacia costituzionale” rispetto a quello stesso incarico di nomina governativa. Poiché Sala è stato nominato con un decreto del presidente del Consiglio, ci sarebbe voluto un altro decreto per notificare l’accettazione delle dimissioni. Matteo Renzi avrebbe avuto tempo fino alla data di presentazione delle candidature per farlo, cioè fino all’8 maggio scorso. Poiché questo non è avvenuto, Sala non sarebbe eleggibile. Sia lo stesso Sala che alcune fonti consultate dai giornali a Palazzo Chigi, e citate da Repubblica, sostengono invece che un atto formale di dimissioni sia già pienamente efficace.
La questione è regolata dall’articolo 60 del TUEL, il Testo Unico sugli Enti Locali, ha a che fare con l’ineleggibilità e sembrerebbe dare ragione a Sala: dice che «non sono eleggibili a sindaco e altre cariche, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di governo e altri funzionari dello Stato», ma poi al comma 3 dello stesso articolo aggiunge che «le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico o del comando». E Sala si è effettivamente dimesso. Al comma 5 la legge precisa che «la pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 [quello sulle dimissioni che permettono l’eleggibilità] entro cinque giorni dalla richiesta», ma si aggiunge anche che «ove l’amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione». In conclusione: nonostante manchi un atto formale del governo sull’accettazione delle dimissioni, queste sono diventate automaticamente valide dopo cinque giorni; Sala si può candidare e potrà anche essere eletto. Ma la storia è più complicata.
C’è infatti un’altra questione, quella “dell’effettiva cessazione delle funzioni” stabilita dal comma 5 e precisata poi dal comma 6: «La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito». Se ci fossero atti d’ufficio compiuti dopo le dimissioni, questi stessi atti renderebbero di fatto non valide le dimissioni. Lo scorso 3 febbraio – quindi dopo la lettera di dimissioni e dopo la sua automatica accettazione – Sala ha firmato il rendiconto della contabilità speciale di Expo. Sala il 27 aprile ha firmato anche la “Situazione dei conti Expo al 31 dicembre 2015 e 18 febbraio 2016” (anche per la non pubblicazione finale del bilancio di Expo Sala è molto criticato, ma questa è un’altra storia). Con questi due atti Sala sarebbe dunque tornato ad esercitare le sue funzioni di commissario di governo: le sue dimissioni non sarebbero più valide e tornerebbe ad essere valido l’articolo 60 del Tuel. Sala sarebbe insomma tornato a essere ineleggibile.
L’ultimo problema riguarda l’altro incarico che Sala ricopre dallo scorso ottobre, quello di consigliere d’amministrazione della Cassa depositi e prestiti. La Cassa depositi e prestiti è una società per azioni a controllo pubblico: il ministero dell’Economia e delle Finanze ne detiene circa l’80 per cento del capitale, mentre il 18 per cento appartiene a un gruppo di fondazioni di origine bancaria. Lo scorso 28 ottobre in un un documento per la Cassa depositi e prestiti Sala aveva dichiarato di non ricoprire cariche governative – come quelle di commissario – che sarebbero state incompatibili con la carica di consigliere che stava per accettare. La sua lettera di dimissioni è stata presentata solo dopo, a gennaio: a ottobre era ancora commissario.
Il Foglio ha pubblicato un articolo in cui presenta delle argomentazioni a favore di Sala. Dice in sostanza che l’incarico di commissario di Expo non è incompatibile con quello di sindaco, altrimenti non sarebbe stata possibile la nomina a commissario di Letizia Moratti quando era sindaco di Milano, tra il 2007 e il 2011, e che le firme di Sala successive alle dimissioni erano “atti dovuti”, cose di burocrazia.
«A ben vedere, tutta la questione della presunta incompatibilità neanche si pone: quello di commissario unico per Expo 2015 rappresenta infatti un incarico non riconducibile a quello di “commissario straordinario di governo” per il quale la legge prevede l’incompatibilità. Lo dimostra il fatto che la legge istitutiva della carica di commissario Expo prevedeva che a ricoprire la carica fosse il sindaco di Milano (Letizia Moratti): ma se il Testo unico stabilisce l’incompatibilità tra sindaco e commissario di governo, perché il governo ha nominato Moratti commissario dell’esposizione universale? Semplice: perché, secondo il legislatore, alla carica di commissario Expo non si applicano le cause di incompatibilità.
Anche la seconda argomentazione appare piuttosto ardita. Che Sala abbia firmato il rendiconto dell’esercizio Expo 2015 il 3 febbraio, cioè tre settimane dopo le sue dimissioni, non sorprende nessuno che abbia un minimo di conoscenze in fatti amministrativi. Si tratta infatti di “atti dovuti”, cioè di semplici attestazioni formali relative ad attività svolte in precedenza, per le quali appare ovvia la necessità di una firma del diretto responsabile».
Francesco Saverio Marini, ordinario di Diritto pubblico all’università di Roma Tor Vergata, ha spiegato al Post che c’è però una sostanziale confusione, in queste argomentazioni, tra il concetto di “incompatibilità” e quello di “ineleggibilità”. Incompatibilità significa che una persona non può svolgere contemporaneamente due funzioni che siano considerate dalla legge in conflitto tra loro. L’ineleggibilità (a cui si riferisce l’articolo 60 del Tuel) ha invece a che fare con il momento elettorale: con il fatto cioè che un soggetto possa in funzione della sua carica influenzare gli elettori. Ci sono cariche – per esempio quella di capo della polizia, di direttore sanitario, di prefetto, di commissario del governo – che se esercitate sul territorio di cui si vuole diventare sindaco possono influenzare gli elettori e le elettrici.
Qualche giorno fa Marco Cappato dei Radicali, anche lui candidato sindaco a Milano, ha presentato un esposto alla procura della Repubblica, all’Autorità garante della concorrenza e all’Autorità anticorruzione, sull’eleggibilità di Sala. Un altro ricorso contro la sua candidatura è stato presentato al Tribunale amministrativo regionale (Tar) dal Movimento 5 Stelle, ma è stato dichiarato “inammissibile”. Nella motivazione del Tar si dice che il ricorso è inammissibile perché non spetta al Tar decidere sull’incandidabilità. Anche i giudici fanno una distinzione tra i concetti di “incandidabilità” e “ineleggibilità”: «La questione circa l’asserita ineleggibilità potrà trovare tutela, successivamente all’espletamento delle elezioni e a seguito della convalida degli eletti, davanti a un giudice ordinario, ai sensi della normativa in vigore». L’elezione di Sala – a sindaco o a consigliere comunale, se non dovesse vincere – potrà essere messa in discussione eventualmente solo dopo le elezioni. Gianluca Corrado, candidato sindaco del M5S a Milano, ha detto: «La sentenza del Tar è chiara, il nostro ricorso è inammissibile perché Sala è ineleggibile e non incandidabile. Questo è il frutto delle assurde leggi italiane che permettono a Sala di candidarsi, ma immediatamente dopo di poter essere dichiarato ineleggibile, con la conseguente decadenza dalla carica di sindaco».
La difesa presentata dagli avvocati di Sala contro il ricorso del M5S al Tar dice «che lo stesso Sala si è spogliato definitivamente delle funzioni di Commissario delegato» e che «non ha alcun rilievo la circostanza che lo stesso successivamente abbia sottoscritto alcuni atti, attenendo detta circostanza alla validità o meno di tali atti e non già alla permanenza in capo al suddetto delle funzioni di Commissario Delegato delle quali, come detto, si è definitivamente spogliato a far data del primo febbraio 2016». Commentando l’articolo di Panorama, Sala ha detto: «È l’ennesima puntata del fango che stanno cercando di buttare su di me e ne arriverà ancora, perché questi sono professionisti dell’infamia».
Fonte: Il Post
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