Andrea Orlando e Paolo Gentiloni alla conferenza stampa per spiegare la riforma delle intercettazioni, Palazzo Chigi, 2 novembre 2017 (ANSA/ALESSANDRO DI MEO)
Lo schema del decreto legislativo sulle intercettazioni telefoniche è stato approvato dal Consiglio dei ministri: ora dovrà passare all’esame delle commissioni Giustizia di Camera e Senato, e poi tornare al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Il decreto, che è stato proposto dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, comprende 9 articoli e regola l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche come strumento investigativo: in breve, si vuole impedire che delle conversazioni non significative entrino negli atti dei processi, e dagli atti finiscano sui giornali.
Il decreto deriva dalla delega contenuta nella legge sulla riforma del processo penale approvata lo scorso giugno e in vigore dal 3 agosto. La legge approvata dal Parlamento delegava il governo che, dal momento dell’entrata in vigore, avrebbe avuto tre mesi di tempo per modificare alcuni aspetti del funzionamento delle intercettazioni telefoniche. La delega fissava alcuni “paletti” entro i quali decidere, che si possono leggere nei commi dall’82 all’85 del testo della legge e in cui si faceva soprattutto riferimento alla pubblicazione di intercettazioni ritenute irrilevanti ai fini delle indagini. Sul sito del ministero della Giustizia sono elencati i criteri principali contenuti nello schema del decreto legislativo.
Il nuovo testo introduce nel codice penale il delitto di «diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente»: punisce con il carcere fino a quattro anni chi partecipando a incontri o conversazioni riservate con la persona offesa, ne raccolga senza il consenso il contenuto con microfoni o telecamere nascoste «al fine di diffonderlo per recare danno alla reputazione della vittima». La punibilità è invece esclusa nel caso in cui la registrazione senza consenso venga utilizzata durante il processo come esercizio del diritto di difesa o nell’ambito del diritto di cronaca.
Il provvedimento modifica poi la procedura attraverso cui vengono selezionate le intercettazioni e i modi con cui le intercettazioni vengono utilizzate come strumento di prova. Viene vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o delle conversazioni considerate irrilevanti per le indagini e di quelle che hanno a che fare con dati personali sensibili. Non potrà quindi più accadere che il pubblico ministero copi integralmente i testi delle telefonate. Ora il pubblico ministero dovrà invece verificare l’irrilevanza delle comunicazioni intercettate o chiederne la trascrizione, motivandola, nel caso ne riconosca la rilevanza diventando dunque il garante della riservatezza della documentazione: a lui spetta la custodia, in un archivio riservato, del materiale intercettato irrilevante e inutilizzabile, che i difensori o il giudice potranno vedere o ascoltare, ma non copiare. E questo per impedirne la diffusione. Il decreto stabilisce anche le modalità di accesso a questo archivio riservato e la sorveglianza sul suo funzionamento.
La nuova procedura prevede quindi due fasi: nella prima, il pubblico ministero deposita le conversazioni, le comunicazioni e gli atti di autorizzazione delle intercettazioni per permettere alla difesa di conoscere gli elementi su cui il pubblico ministero intende fare richiesta di acquisizione e per permettere un controllo sulle sue scelte tra ciò che viene incluso e ciò che viene escluso. L’acquisizione delle comunicazioni e delle conversazioni considerate rilevanti da parte del giudice – su richiesta del pubblico ministero, dei difensori e dopo un contraddittorio fra le parti – avviene solo in una seconda fase. Il giudice può procedere anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. La documentazione non acquisita verrà subito restituita al pubblico ministero e conservata nell’archivio riservato. Sul sito del Consiglio dei ministri si chiarisce questo punto e la sua differenza con quanto avveniva finora:
«Si supera il precedente modello incentrato sulla cosiddetta “udienza stralcio”, caratterizzato dal fatto che tutto il materiale d’intercettazione era sin da subito nel fascicolo delle indagini preliminari, invece che essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine dell’eliminazione del troppo, del vano e dell’inutilizzabile. Tutto ciò al fine di escludere, sin dalla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e, in generale, il materiale d’intercettazione non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell’attività investigativa».
Il decreto stabilisce poi che i colloqui tra un avvocato e il suo assistito non possano essere riportati nemmeno nei verbali della polizia. Uno degli articoli si occupa di “trojan”, cioè dei virus che vengono installati nei cellulari, nei tablet e nei computer e il cui utilizzo fino a oggi non era stato regolamentato. Il loro utilizzo è consentito per l’intercettazione in ambito domiciliare soltanto se si procede per delitti di criminalità organizzata o terrorismo. Altrimenti l’uso dei “trojan” in ambito domiciliare «è limitato allo svolgimento in atto, in tale luogo, di attività criminosa». Per utilizzarli in caso di reati che non siano criminalità organizzata o terrorismo il giudice dovrà motivare la sua scelta e indicare anche gli ambienti in cui l’intercettazione con questi mezzi deve avvenire: le indagini dovranno ad esempio individuare i luoghi in cui si sposterà il dispositivo mobile. Inoltre, a causa dell’invasività dello strumento, la legge delega stabilisce che «l’attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico».
Il provvedimento prevede infine che nel caso dei reati più gravi commessi da pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (quelli che prevedono una pena minima di 5 anni) sia consentito l’accesso alle intercettazioni sulla base di due presupposti: sufficienti indizi di reato e necessità per lo svolgimento delle indagini.
Fonte: Il Post
Nessun commento:
Posta un commento